Con il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 è stato introdotto il concordato preventivo biennale, successivamente modificato dal decreto legislativo n. 108 del 5 agosto 2024.
Il concordato preventivo biennale consente ai contribuenti che applicano gli indici ISA o applicano il regime forfettario di accettare una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate. Tale proposta stabilisce il reddito imponibile e il valore aggiunto da tassare per i due anni fiscali successivi. L’accettazione della proposta è vincolante, salvo particolari eccezioni.
Il reddito aggiuntivo, definito come la differenza positiva tra il reddito concordato (dopo le rettifiche) e il reddito dell’anno precedente, è soggetto a un’imposta sostitutiva con aliquote differenziate in base al punteggio ISA dell’anno precedente:
- 10% per un punteggio ISA pari o superiore a 8,
- 12% per un punteggio ISA compreso tra 6 e meno di 8,
- 15% per un punteggio ISA inferiore a 6.
Per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario è prevista un’imposta sostitutiva del 10%, mentre per le “start-up” è applicabile un’aliquota ridotta del 3%.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori dettagli sui requisiti di accesso, sull’ambito di applicazione, sull'accettazione, esclusione e decadenza della proposta, nonché sulle modalità di calcolo degli acconti d'imposta e sui vantaggi derivanti dall'accettazione della proposta nella circolare n. 18/E del 17 settembre 2024. Alla fine della circolare sono state inoltre fornite risposte a numerosi quesiti.
Inoltre, con il provvedimento n. 48/E del 19 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sul reddito aggiuntivo. Infine, sarà reso disponibile un prospetto informativo nel cassetto fiscale, nell'area riservata ai contribuenti che applicano gli ISA o aderiscono al regime forfettario, in cui vengono spiegati i vantaggi fiscali del concordato preventivo biennale e riepilogato il punteggio ISA per l’anno fiscale 2022.
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