
Prevenzione incendi, nuove procedure provinciali per le imprese
Nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale del 17 aprile 2025, n. 16 è stata pubblicata la legge provinciale 15 aprile 2025, n. 4 “Procedure generali per la prevenzione incendi”.
A partire dal 18 aprile 2025 sono cambiate le procedure di prevenzione incendi in Alto Adige e contestualmente viene abrogata la precedente legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18 ed il relativo regolamento di esecuzione.
La legge provinciale n. 4/2025 disciplina gli adempimenti e le procedure amministrative in materia di prevenzione incendi. Le regole tecniche in vigore restano immutate.
La nuova norma riguarda tutti i responsabili/le responsabili di attività soggette a controllo di prevenzione incendi e stabilisce le modalità per esercitare tali attività e le modalità a disposizione della pubblica amministrazione per controllare la regolarità de le stesse. L’unico nuovo obbligo introdotto consiste per il/la responsabile dell’attività di valutare ogni cinque anni che le condizioni della stessa restino immutate nel corso degli anni. Per le reti di trasporto gas, le centrali di produzione di idrocarburi, gli oleodotti, i centri informatici, gli uffici, gli edifici sottoposti a tutela e gli edifici di civile abitazione tale periodicità sale a dieci anni.
Il cittadino non deve più richi dere né aspettare l’autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione per poter avviare un’attività. È sufficiente segnalare l’inizio dell’attività assumendosi la responsabilità di attestare che è stato realizzato tutto secondo le norme di sicurezza applicabili Con la previgente normativa le sopraccitate
attività infatti potevano essere esercitate solo in seguito al rilascio della licenza d’uso da parte del Sindaco/della Sindaca del comune competente.
Adesso, con notevole semplificazione per il cittadino, il responsabile segnala l’inizio della propria attività tramite SCIA antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al comune di competenza e un professionista antincendio iscritto negli albi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 assevera la conformità di quanto realizzato al progetto di prevenzione incendi.
In virtù dell’articolo 20 del sopraccitato decreto n. 139/2006, l’esercizio di attività soggetta a controllo in assenza di SCIA antincendi, e il mancato rinnovo della conformità antincendio costituiscono violazione di carattere penale.
La legge provinciale è scaricabile al seguente link: LP 15/04/2025, n.4