Legge annuale sulle piccole e medie imprese, vietato pubblicizzare come artigianale prodotti di aziende non artigiane

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge annuale sulle piccole e medie imprese, legge 11 marzo 2026, n. 34, che entrerà in vigore dal 7 aprile 2026.

Si tratta di un provvedimento di particolare rilievo, in quanto rappresenta la prima attuazione dell’articolo 18 della legge n. 180/2011 (cd. Statuto delle imprese). Tale disposizione è finalizzata a dare seguito alle comunicazioni della Commissione europea sul cd. Small Business Act europeo, ossia l’insieme di principi volti a incoraggiare lo spirito imprenditoriale nell’Unione europea e la crescita delle piccole imprese. Notevole il contributo di CNA nazionale all'elaborazione del testo. 

Di seguito si segnalano alcune delle disposizioni di particolare interesse CNa e le aziende rappresentate.

  1. L’articolo 3 prevede il finanziamento di un apposito fondo destinato a sostenere programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 e 20 milioni di euro per le PMI appartenenti alla filiera della moda.
  2. L'articolo 6 prevede altresì incentivi per il ricorso al part-time finalizzato all’accompagnamento alla pensione e al ricambio generazionale. Si tratta di una misura sperimentale prevista per il biennio 2026-2027 e rivolta a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori.
    Coloro che soddisfano i requisiti previsti dalla norma potranno richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato a tempo parziale, con una riduzione dell’orario di lavoro compresa tra il 25 e il 50 per cento, concordando con il datore le modalità di svolgimento della prestazione, con atto avente data certa.
    La disposizione prevede, ai commi 5 e 6, il riconoscimento di determinati benefici, quali l’integrazione dei versamenti contributivi, la copertura figurativa ai fini pensionistici (a carico della finanza pubblica) e un esonero contributivo. Tali benefici sono subordinati alla contestuale assunzione, a tempo pieno e indeterminato, anche con agevolazioni, di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro.
  3. L’articolo 7 definisce i principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo per la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione della disciplina dei Confidi da attuarsi, mediante l’adozione di uno o più decreti legislativi, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
  4. L’articolo 11 concerne la disciplina della sicurezza sul lavoro nell’ambito dell’istituto del lavoro agile, con riferimento alle prestazioni svolte in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. Viene specificato l’adempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo, già vigente, di consegna al lavoratore interessato e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione in oggetto del rapporto di lavoro. La successiva lettera b) introduce una sanzione penale in caso di mancato adempimento del suddetto obbligo di informativa annua.
  5. L’articolo 15 conferisce al Governo una delega legislativa per razionalizzare, riordinare e aggiornare la disciplina dell’artigianato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della norma in commento.
  6. L’articolo 16 introduce il divieto di promuovere propri prodotti o servizi, che contengano riferimenti all’artigianalità, da parte di aziende non regolarmente iscritte all’albo delle imprese artigiane o che non realizzano direttamente tali prodotti.