Gestione RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) – Indicazioni operative in base alle nuove normative
La Legge 166/2024, che converte il decreto Salva infrazioni, ha riscritto, semplificando, le regole per l’obbligo di ritiro “1 contro 1” e “1 contro 0” dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) cui sono soggetti i distributori che commercializzano tali apparecchiature (AEE).
COSA CAMBIA
✓ Obblighi di ritiro da parte degli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE:
Nella norma, in vigore dal 15 novembre scorso, si prevede che le nuove disposizioni si applichino anche al ritiro effettuato dagli installatori e ai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività, per i quali di fatto vengono estesi alcuni obblighi e relative modalità operative previsti per i distributori.
Questo significa che, anche gli installatori e i centri di assistenza Raee a partire dal 15 novembre:
- sono obbligati al ritiro “1 contro 1”. In particolare, per gli installatori l’obbligo di ritiro 1 contro 1 si applica ora anche nelle situazioni in cui si resta nell’ambito di una prestazione di servizio e l’acquisto dell’AEE è fatto al solo fine di installarla presso il cliente, non configurandosi come una attività di commercio.
- potranno effettuare il deposito preliminare alla raccolta presso altri luoghi diversi dalla propria sede.
- per quanto riguarda il ritiro “1 contro 0” pur essendo stato esteso in linea teorica anche quest’obbligo, si ricorda che lo stesso si applica solo in caso di superficie di vendita > 400mq, situazione difficilmente verificabile per gli installatori e i centri di assistenza.
✓ Obblighi di iscrizione per la fase di trasporto:
La principale novità introdotta dalla L. 166/2024 è l’abolizione dell’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali in cat. 3bis per gli operatori della distribuzione e per i soggetti terzi da questi incaricati della gestione dei Raee (ma anche per installatori e centri di assistenza ai quali le disposizioni sono ugualmente applicabili), sostituito dall'iscrizione al CdC Raee dei punti vendita e di altri luoghi in cui si effettua il deposito preliminare. L’iscrizione era finora prevista, in via facoltativa, per i distributori, gli installatori e centri di assistenza Raee che si avvalgono, in forza di apposite convenzioni, del ritiro gratuito da parte del CdC Raee.
Si segnala che l’Albo Gestori sta già cancellando d’ufficio le imprese iscritte in categoria 3-bis e che non è più possibile effettuare istanze di iscrizione, variazione o rinnovo di tale categoria. Le eventuali istanze in corso saranno archiviate; nel caso abbiate concluso pratiche di iscrizione o rinnovo in questa categoria dopo il 15 novembre, vi invitiamo a segnalare questa incongruenza alla sezione territoriale competente verificando il diritto ad un eventuale rimborso per i contributi pagati.
A tutte le imprese interessate l’Albo sta inviando una comunicazione via PEC relativa all'abrogazione e alla conseguente cancellazione dall'Albo della sola categoria 3-bis. Per il trasporto di rifiuti derivanti da componenti non classificabili come Raee o altre tipologie di rifiuti speciali prodotti dall’impresa stessa resta fermo l’obbligo di iscrizione nelle categorie 2bis, 4 o 5 dell’Albo.
✓ Obblighi documentali:
Un’altra novità è rappresentata dal fatto che i distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro “1 contro 1” e “1 contro 0” (ma anche per installatori e centri di assistenza ai quali le disposizioni sono ugualmente applicabili) non sono più soggetti all’obbligo di tenuta del Registro di carico e scarico rifiuti, di compilazione dello schedario o modulo di carico e scarico e dei documenti di trasporto RAEE ai sensi del DM 65/2010 e DM 121/2016, di iscrizione al RENTRI e di compilazione del MUD.
LE NUOVE PROCEDURE: COSA FARE
✓ Iscrizione al portale CdC Raee
I distributori di AEE, i soggetti incaricati dai distributori per il ritiro, gli installatori e i centri di assistenza RAEE per svolgere le operazioni di ritiro, deposito preliminare e trasporto in regime semplificato sono obbligati oggi all’iscrizione dei punti vendita e di altri luoghi in cui si effettua il deposito preliminare al portale del CdC Raee. L’iscrizione è gratuita e una tantum, potranno essere richieste successivamente le iscrizioni di nuovi luoghi di deposito e le cancellazioni di quelli non più in uso.
Occorre evidenziare che, laddove le imprese non rispettassero quest’obbligo, non potrebbero usufruire delle modalità semplificate per la raccolta dei RAEE, con la conseguenza di una gestione dei rifiuti di terzi non autorizzata, in molti casi anche di rifiuti classificati come pericolosi.
L’iscrizione si ritiene opportuna anche laddove l’impresa non effettui un deposito e conferisca direttamente ai centri di raccolta o all’impianto di trattamento.
I distributori e gli installatori e i centri di assistenza Raee già iscritti al CdC Raee poiché si avvalgono, in base a convenzioni, del ritiro gratuito al CdC Raee, non devono rifare l’iscrizione.
✓ Utilizzo documento di trasporto (DDT)
Per tutti i trasporti dei RAEE:
- dal consumatore o dal luogo di deposito preliminare verso il centro di raccolta o l’impianto di trattamento, dal consumatore verso il luogo di deposito preliminare,
- dal proprio punto vendita ad altro luogo di deposito preliminare,
basta un unico documento (DDT), che indichi luogo di produzione, tipo di materiale e destinazione. Il nuovo documento, il cui fac- simile è stato reso disponibile dal CdC (DDT-RAEE-def.pdf), va datato, numerato progressivamente e conservato per 3 anni (al fine di tracciare le quantità in kg o in pezzi), ma non è soggetto a vidimazione. Ci saranno, dunque, DDT RAEE in entrata e in uscita dal deposito preliminare.
Deve essere compilato un DDT per ogni soggetto, non è possibile usare lo stesso DDT per più trasporti, la cd. microraccolta.
✓ Comunicazione annuale quantità al CdC Raee
L’ultimo adempimento previsto dalla nuova disciplina è la comunicazione annuale al CdC Raee delle quantità (peso o n. pezzi) dei RAEE ritirati nel punto vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell'area di deposito preliminare da effettuare da parte dei distributori, degli installatori e dei centri di assistenza Raee, quando effettuano in proprio il trasporto.
✓ Sanzioni
Le sanzioni per il mancato ritiro 1 contro 1 e la violazione dell’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione rimangono quelle già vigenti (art. 38 co. 1 del D. Lgs. 49/2014): il soggetto obbligato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 400 €, per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso.
Al momento non sono state introdotte sanzioni in caso di mancata iscrizione e di omessa comunicazione dei dati al CdC RAEE, ma è probabile che saranno introdotte nella conversione del DL Ambiente prevista a metà dicembre.
COME FARE L’ISCRIZIONE
Le imprese dovranno procedere con l’iscrizione al CdC Raee dei punti vendita e di altri luoghi in cui si effettua il deposito preliminare tramite il portale web del CdC Raee.
La registrazione all’area riservata del portale del CdC RAEE (https://www.cdcraee.it/), si effettua tramite l’apposita funzione “Accedi all’Area Riservata”.
Le indicazioni per la registrazione al portale dei servizi, primo step da effettuare, sono disponibili al seguente link: https://www.cdcraee.it/wp-content/uploads/2021/11/1.-Registrarsi-al-portale-dei-Servizi.pdf.
