Cambiano le regole sulla comunicazione ambientale verso i consumatori: dal 27 settembre novità contro il greenwashing
Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026, ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2024/825. Il provvedimento modifica in modo significativo il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), in particolare gli articoli 18, 21, 22, 23, 48 e 49, al fine di contrastare il greenwashing e rafforzare la trasparenza delle informazioni ambientali, di durabilità e riparabilità dei prodotti.
A decorrere dal 27 settembre 2026 le nuove regole si applicano a tutte le comunicazioni commerciali dirette ai consumatori italiani (siti web, packaging, pubblicità, social, e-commerce, ecc.). Non è prevista peraltro una disciplina di “smaltimento scorte”: i prodotti e le comunicazioni già in circolazione devono essere conformi. Tuttavia, le Autorità europee di vigilanza e di tutela del mercato hanno adottato una “posizione comune” con l’obiettivo di garantire un equilibrio tra le esigenze di tutela ambientale e la sostenibilità degli oneri a carico delle imprese ed evitare che vengano distrutti inutilmente grandi quantità di prodotti.
Ai sensi della normativa sono vietati:
• Etichette di sostenibilità non basate su un sistema di certificazione di parte terza o non riconosciuto da autorità pubbliche.
• Asserzioni ambientali generiche (es. “eco”, “green”, “ecologico”, “biodegradabile”, “amico della natura”, “climate-friendly”) senza poter dimostrare l’effettiva fondatezza delle prestazioni ambientali pertinenti.
• Attribuire caratteristiche ambientali all’intero prodotto/azienda quando riguardano solo un aspetto specifico.
• Dichiarare neutralità climatica, impatto zero, carbon neutral, net-zero o equivalenti basandosi esclusivamente sulla compensazione delle emissioni di gas serra.
• Presentare come vantaggio distintivo caratteristiche che sono in realtà obblighi di legge per tutti i prodotti della categoria.
• Ulteriori divieti relativi a informazioni fuorvianti su durabilità, riparabilità, aggiornamenti software e obsolescenza programmata.
Le asserzioni relative a prestazioni ambientali future (es. “net-zero entro il 2030”) devono essere supportate da: impegni chiari, oggettivi e pubblicamente accessibili; un piano di attuazione dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili e scadenze; la verifica periodica da parte di un organismo terzo indipendente.
Vengono rafforzati gli obblighi informativi sui prodotti, inclusa la durata prevista, la riparabilità e gli aggiornamenti software (per i beni con elementi digitali).
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 10.000.000 euro a seconda delle violazioni commesse. In caso di infrazioni transfrontaliere coordinate, la sanzione può arrivare fino al 4% del fatturato annuo nello Stato membro interessato. Sono possibili anche provvedimenti inibitori, obbligo di rettifica e pubblicazione del provvedimento a spese dell’impresa.
Le imprese devono verificare e, se necessario, adeguare entro il 27 settembre 2026: tutte le comunicazioni commerciali e le dichiarazioni ambientali; etichette, packaging e materiali pubblicitari; siti web, e-commerce e social media; dichiarazioni relative a obiettivi futuri e programmi di compensazione delle emissioni.
È necessario documentare le prove a supporto di ogni dichiarazione (certificazioni riconosciute, studi LCA, piani verificati da terzi, ecc.) e privilegiare messaggi specifici, verificabili e non generici.
