
Aggravate le sanzioni per la non corretta gestione dei rifiuti
Con il D.L.116/2025, in vigore dal 9 agosto 2025, per combattere l’abbandono, la combustione incontrollata e la non corretta gestione dei rifiuti sono state modificate diverse sanzioni contenute nel Testo Unico Ambientale.
Gestione rifiuti imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali
Ad imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali che commettano violazioni riguardanti la gestione dei rifiuti si applica, oltre alle sanzioni previste dal D.Lgs.152/06, la sospensione dall’Albo autotrasportatori conto terzi per un periodo compreso tra 15 giorni e 2 mesi. In caso di reiterazione delle violazioni o di recidiva ai sensi del Codice Penale si applica la cancellazione dal suddetto Albo autotrasportatori, con divieto di reiscrizione prima di due anni.
Abbandono di rifiuti
Abbandono di rifiuti non pericolosi
- vengono modificate le sanzioni previste dall’art.255 riguardanti l’abbandono di rifiuti:
- vengono incrementate da un minimo di 1.000 ad un massimo di 10.000 euro ad un minimo di 1.500 fino ad un massino di 18.000 euro. Se i rifiuti vengono abbandonati utilizzando veicoli a motore, al loro conducente viene sospesa la patente di guida da 1 a 4 mesi;
- salvo non costituisca reato più grave, ai titolari di imprese e ai responsabili di enti che abbandonano o depositano rifiuti sul suolo o in acque superficiali o sotterranee si applica l’arresto da 6 mesi a 2 anni o l’ammenda da 3.000 a 27.000 euro;
- per l’abbandono di rifiuti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni (es: scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare) le sanzioni amministrative passano da un importo compreso tra 30 e 150 euro ( da 60 a 300 per i prodotti da fumo) ad un importo compreso tra 80 e 320 euro per entrambe le tipologie di rifiuti. L’accertamento di queste violazioni può avvenire anche senza contestazione immediata, utilizzando immagini da impianti di videosorveglianza. L’applicazione della sanzione è a carico del Sindaco del Comune in cui è stata commessa l’infrazione;
- dopo l’art.255, denominato ora “Abbandono di rifiuti non pericolosi”, è inserito l’art.255-bis “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari”.
Si applica la reclusione da 6 mesi a 5 anni se l’abbandono o il deposito di rifiuti non pericolosi sul suolo o in acque superficiali o sotterranee comporta:- pericoli per la vita o l’incolumità delle persone;
- pericoli di compromissione o deterioramento dell’acqua, dell’aria, di porzioni significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna;
- oppure il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente tali o sulle strade di accesso a tali siti.
In questi casi, i titolari di imprese e i responsabili di enti che effettuano i suddetti abbandoni sono puniti con la reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi. Anche in questo caso, se l’abbandono viene effettuato utilizzando veicoli a motore, ai conducenti si applica la sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra 2 e 6 mesi.
Abbandono di rifiuti pericolosi
Nel D.Lgs.152/06 viene inserito l’art.255-ter “Abbandono di rifiuti pericolosi”.
Per l’abbandono o il deposito di rifiuti pericolosi o la loro immissione in acque superficiali o sotterranee è prevista la reclusione da 1 a 5 anni.
È prevista la reclusione da 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni in caso di:
- pericolo per la vita o l’incolumità delle persone o deterioramento delle acque, dell’aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della flora o della fauna;
- oppure il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente tali o sulle strade di accesso a tali siti.
Ai titolari di imprese e ai responsabili di enti si applica la reclusione da 1 anno a 5 anni e 6 mesi, oppure, nei casi elencati nel periodo precedente, da 2 anni a 6 anni e 6 mesi.
Attività non autorizzata di gestione di rifiuti
Con una modifica all’art.256 del D.Lgs.1528/06, in caso di attività di trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza le necessarie autorizzazioni, comunicazioni od iscrizioni si applica la reclusione da 6 mesi a 3 anni indipendentemente dalla tipologia di rifiuti pericolosi o non pericolosi.
Nei suddetti casi si applica la reclusione da 1 a 5 anni in caso di:
- pericolo per la vita o l’incolumità delle persone o deterioramento delle acque, dell’aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della flora o della fauna;
- oppure il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente tali o sulle strade di accesso a tali siti.
In questi casi, se il reato riguarda rifiuti pericolosi si applica la reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi.
Se le suddette violazioni sono effettuate utilizzando veicoli a motore, ai conducenti viene sospesa la patente di guida per un periodo compreso tra 3 e 9 mesi. Inoltre, alla sentenza di condanna segue anche la confisca del mezzo utilizzato, se non appartiene a persona estranea al reato.
Salvo i casi rientranti in Autorizzazione Integrata Ambientale, ai quali si applicano le specifiche sanzioni, per la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata si applica la reclusione da 1 a 5 anni, periodi aumentati di 6 mesi se la discarica è destinata, anche parzialmente, a rifiuti pericolosi. Queste pene passano alla reclusione da 2 a 6 anni in caso di:
- pericolo per la vita o l’incolumità delle persone o deterioramento delle acque, dell’aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della flora o della fauna;
- oppure il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente tali o sulle strade di accesso a tali siti.
In questi casi, se la discarica è destinata, anche parzialmente, a rifiuti pericolosi, il periodo di reclusione è compreso tra 2 anni e 6 mesi e 7 anni.
Alla sentenza di condanna consegue la confisca dell’area in cui è stata realizzata la discarica, se non appartiene a persona estranea ai fatti, e l’obbligo di bonifica o ripristino dello stato dei luoghi.
Oltre ai casi già previsti dal D.Lgs.152/06, anche tutte le suddette sanzioni sono ridotte della metà in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, o per carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
Viene infine abrogato il comma 2 dell’art.256, riguardante sanzioni a carico dei titolari d’imprese o responsabili di enti.
Miscelazione di rifiuti
Miscelazioni non consentite di rifiuti sono sanzionate con l’arresto da 6 mesi a 2 anni e con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro.
Combustione illecita di rifiuti
Vengono apportate diverse modifiche all’art.256-bis:
- la reclusione da 2 a 5 anni (da 3 a 6 anni nel caso di rifiuti pericolosi) si applica anche in caso di abbandono di rifiuti in funzione della loro successiva combustione;
- la combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da 3 a 6 anni in caso di:
- pericolo per la vita o l’incolumità delle persone o deterioramento delle acque, dell’aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della flora o della fauna;
- oppure il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente tali o sulle strade di accesso a tali siti.
In questi casi, se la combustione riguarda rifiuti pericolosi si applica la reclusione da 3 anni e 6 mesi a 7 anni.
Se queste combustioni comportano lo sviluppo di incendi, queste pene sono aumentate fino alla metà; sono invece aumentate di un terzo se i reati sono commessi in territori interessati, sul momento o nei cinque anni precedenti, a dichiarazioni di emergenza nel settore dei rifiuti, viene abrogato l’aumento di un terzo della pena in caso di combustione illecita effettuata nell’ambito di attività d’impresa.
Comunicazione MUD, registri di carico e scarico, formulari
La sanzione per la mancata tenuta o la tenuta incompleta del registro di carico e scarico, per rifiuti non pericolosi, passa da una sanzione pecuniaria compresa tra 2.000 e 10.000 euro ad una compresa tra 4.000 e 20.000 euro.
Per attività di trasporto rifiuti, nel caso di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi si applica sempre anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 4 mesi nel caso di rifiuti non pericolosi e da 2 a 8 mesi per rifiuti pericolosi; viene inoltre sospesa l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per un periodo da 2 a 6 mesi nel caso di trasporto di rifiuti non pericolosi e da 4 a 12 mesi per rifiuti pericolosi. È infine prevista la confisca dei mezzi utilizzati, salvo appartengano a persona estranea al reato.
Per il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, o con certificati di analisi falsi o riportanti false informazioni, il periodo di reclusione passa da 2 anni ad un periodo compreso tra 1 e 3 anni.
Traffico illecito di rifiuti
In caso di spedizioni transfrontaliere illegali, la sanzione passa da un’ammenda compresa tra 1.550 e 26.000 euro e l’arresto fino a 2 anni alla reclusione da 1 a 5 anni.
Aggravante dell’attività d’impresa
Nel D.Lgs.152/06 viene inserito l’art.259-bis “Aggravante dell’attività d’impresa”.
Le pene previste in caso di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art.256), combustione illecita di rifiuti (art.256-bis) e traffico illecito di rifiuti (art.259), sono aumentate di un terzo se i reati sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata.
I titolari / responsabili delle attività sono responsabili anche per quanto riguarda l’omessa vigilanza sugli autori materiali dei reati, e a questi soggetti si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art.9 co.2 del D.Lgs.231/2001.
Delitti colposi in materia di rifiuti
Nel D.Lgs.152/06 viene inserito l’art.259-ter “Delitti colposi in materia di rifiuti”.
Se i reati riguardanti abbandono di rifiuti non pericolosi (art.255-bis), abbandono di rifiuti pericolosi (art.255-ter), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art.256) e traffico illecito di rifiuti (art.259) sono commessi per colpa, quindi a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti senza che ci fosse l’intenzione di causare tale evento, le relative pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Modifiche al Codice Penale
L’art.131-bis del Codice Penale, riguardante reati con pena detentiva minima inferiore a 2 anni o con sanzioni pecuniarie, prevede che non si applicano pene se il danno creato è di particolare tenuità e questi comportamenti non sono abituali.
Non possono rientrare in queste esclusioni i reati riguardanti l’abbandono di rifiuti pericolosi (art.255-ter), attività di gestione di rifiuti non autorizzate (art.256), combustione illecita di rifiuti (art.256-bis) e traffico illecito di rifiuti (art.259).
In caso di traffico e abbandono di materiale radioattivo, le pene previste dall’art.452-sexies del Codice Penale sono aumentate fino alla metà in caso di:
- pericolo per la vita o l’incolumità delle persone o deterioramento delle acque, dell’aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della flora o della fauna;
- oppure il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente tali o sulle strade di accesso a tali siti.
Modifiche al D.Lgs.231/2001 – responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società
Vengono apportate diverse modifiche all’art.25-undecies del D.Lgs.231/2001, riguardante i reati ambientali. In particolare, viene incrementato il numero minimo delle quote per diversi reati e sono introdotte nuove specifiche sanzioni.
Riferimento normativo: D.L.116/2025 pubblicato sulla G.U.n.183 del 8/8/2025