
Possono partecipare professionisti che sono già in possesso del patentino e/o hanno partecipato al corso di formazione.
HANNO OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE conseguendo un esame e regolare iscrizione al registro F-GAS (dpr 146 /2018)
tutti professionisti frigoristi e termoidraulici che svolgono interventi di tipo:
√ installazione; √ manutenzione; √ assistenza; √ riparazione; √ controllo delle perdite√ recupero di gas fluorurati ad effetto serra; √ smantellamento delle apparecchiature contenenti F-GAS aventi un livello di GWG di almeno 150 o superiore;
sulle seguenti apparecchiature:
√ fisse di refrigerazione √ condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra √impianti fissi di protezione antincendio; √ veicoli leggeri frigoriferi; √ container intermodali; √ compresi i reefer; √ vagoni ferroviari.
HANNO OBBLIGO DI ATTESTAZIONE frequentando una formazione di 16ore (senza esame finale) e regolare iscrizione al registro f-gas (dpr 146 /2018)
√addetti al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
√addetti al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
NUOVI OBBLIGI (vai al nuovo regolamento del 20 febbraio 2024)
√ Introduzione dell’obbligo di attestato alle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d’aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;
√ Nuovo obbligo di attestato delle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;